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ISA: verso la completa attuazione

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti (ISA), cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità; contemporaneamente è stata prevista l’eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore (art 9-bis, D.L. n. 50/2017).

ll regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, consiste:

  • nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • nell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
  • nell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • nell'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
  • nell'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Al fine di permettere per il periodo d’imposta 2018 la concreta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni, l’Agenzia delle entrate dispone:

  • l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2018; è stato fissato in un range tra 8 e 9 i punteggi dei livelli di affidabilità che i contribuenti devono raggiungere, a seguito dell’applicazione degli Isa, per poter accedere ai benefici premiali; il livello di affidabilità 9 consentirà di accedere a tutti i benefici fiscali previsti,
  • l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale; in particolare, l’utilizzo dei dati dell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria viene effettuato per valori di affidabilità pari o inferiori a 6,
  • le modalità per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018 tramite il Cassetto fiscale, con la definizione delle procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l’acquisizione massiva di tali dati; in particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al Cassetto fiscale, è previsto il mero invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega,
  • l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore,
  • la previsione della possibilità che i membri della Commissione egli esperti possano presentare quesiti riguardanti l’applicazione degli Isa, al fine di favorirne la corretta applicazione.

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019).

Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è utilizzato il codice tributo “6494” già esistente e ridenominato (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 48 del 10 maggio 2019).

Per completezza di esposizione si segnala che il software di compilazione degli ISA sul sito dell’Agenzia delle entrate non è ancora disponibile.


14/05/19