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IVA e-commerce: imposta da ripartire in base alle dichiarazioni OSS e IOSS

Sulla Gazzetta ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF del 12 luglio 2021, recante: “Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop MOSS”.

Le modalità di riscossione e di ripartizione dell'IVA versata dai soggetti aderenti al regime MOSS (art. 74-octies, D.P.R. n. 633/1972) sono state definite con il D.M. 20 aprile 2015.

A seguito delle modifiche apportate ai regimi speciali IVA (OSS-NON UE e OSS-UE) e all’introduzione del nuovo regime di importazione (IOSS), il MEF con il decreto in esame ha "aggiornato" il citato D.M. 20 aprile 2015 per estendere le disposizioni ivi contenute alla riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti aderenti ai nuovi regimi speciali; inoltre, ha individuato le modalità operative per la trasmissione delle quote spettanti agli altri Stati o per l’acquisizione dell’IVA italiana.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni contenute nel decreto in esame.

Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali (OSS-NON UE / OSS-UE / IOSS)

Il versamento dell'IVA dovuta va effettuato senza la possibilità di essere compensato:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite i portali OSS e IOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella causale del bonifico va indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati UE di consumo

L'IVA riscossa è ripartita tra gli Stati UE di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Qualora il versamento sia inferiore all'imposta dovuta, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato UE di consumo.

L'IVA:

  • spettante a ciascuno Stato UE di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale;
  • relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli artt. 74-quinquies (OSS-NON UE), 74-sexies (OSS-UE) e 74-sexies.1 (IOSS ), D.P.R. n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati UE, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo entrata 1203, articolo 01;

Eccedenze di versamento in fase di ripartizione

Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza viene rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

Qualora non sia possibile abbinare il versamento alla dichiarazione (in base al numero di riferimento unico), il soggetto passivo riceve il rimborso dell'intero importo versato. Il rimborso verrà accreditato sul conto indicato dal soggetto passivo, entro 30 giorni.


30/07/21