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Immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario - Esonero dall'obbligo di versamento dell'IVA con modello F24 ELIDE - Controllo preventivo dei requisiti - Modalità e termini

E’ stato previsto l’obbligo di versamento dell’Iva con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per la successiva immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria (D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006).

In questo modo è stato introdotto un primo importante presidio contro le frodi intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli.

Ai fini dell’ anti frode, la legge di bilancio per l’anno 2020 ha esteso agli acquisti effettuati da soggetti privati, che non realizzano una transazione assimilabile agli acquisti intracomunitari, il controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni derogatorie al versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, controllo propedeutico alla successiva immatricolazione (art. 9, D.L. n. 124/2019).

Pertanto, tutte le fattispecie che derogano al versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle entrate.

In sintesi, le ipotesi di esclusione del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

a)    Gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime Iva del margine (art. 36 del D.L. n. 41/1995)

b)    Gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;

c)     Gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni.

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione al citato art. 9, D.L. n. 124/2019 ha stabilito le modalità per la verifica delle condizioni di esonero dal versamento dell'IVA per l'immatricolazione dei veicoli acquistati in altri Stati membri UE.

Acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria

Il soggetto passivo IVA deve presentare l’istanza alla Direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime IVA dei beni usati, allegando copia del documento di identità del cedente, se persona fisica.

L’Agenzia rilascia per ogni istanza un numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento per i trasporti.

L’Agenzia, quindi, effettua la verifica sulla base della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell’istanza e su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a sua disposizione.

Tale verifica è volta ad appurare la sussistenza dei requisiti per poter applicare il regime Iva dei beni usati, in particolare:

• che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato    usato (articolo 38, comma 4, DL. n. 331/1993),

• la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un        soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall'IVA.

Acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria da utilizzare come beni strumentali all'esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa

Il soggetto passivo IVA deve presentare istanza alla Direzione provinciale territorialmente competente ed esibire la documentazione originale che dimostra l’effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa, allegando anche i documenti sull'assolvimento degli obblighi Iva connessi all'acquisto intracomunitario del veicolo.

L’Agenzia rilascia il numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti.

La verifica dell’effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa sarà basata sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell’istanza e su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione.

Acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati UE, fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni

Il soggetto che non opera nell'esercizio di imprese, arti o professioni presenta l’istanza alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione della domanda stessa, esibendo in originale la documentazione che attesta l’acquisto del veicolo in altro Stato UE e che detto veicolo possa considerarsi usato.

All'istanza deve allegare:

• documentazione relativa al pagamento del veicolo, in        originale (se ha pagato in contanti per importo pari o che  supera i 10mila euro è necessaria la dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi dell’art. 3, D.lgs. n. 195/2008),
• pratica di censimento già trasmesso al Ced del                dipartimento  per i trasporti, compilato in tutti i suoi campi    (art.  2, D.M. 26 marzo 2018 in materia di obblighi di  comunicazione in materia di acquisto e di scambio di            autovetture di provenienza intracomunitaria),
• copia del documento d’identità del cedente comunitario, se  persona fisica non soggetto passivo IVA.
Anche in questo caso l’Agenzia rilascia il numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

La verifica è diretta a rilevare:

• l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente,

non soggetto passivo d’imposta, in altro Stato membro      dell’Unione europea,
• che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato  usato.
Comunicazione dell’Agenzia delle entrate

In tutte e tre le fattispecie sopra esaminate, in caso di esito positivo, la Direzione provinciale comunica gli elementi identificativi dell’autoveicolo o del motoveicolo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’IVA.

I termini della verifica

L'Agenzia delle entrate ha a disposizione trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per la verifica, con la possibilità di estendere il termine di ulteriori trenta giorni ove emergessero gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2020).


24/07/20