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Iper ammortamento non si applica ai beni immateriali registratori di cassa telematici

Come noto la "legge di bilancio 2017", al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», ha previsto una maggiorazione per gli investimenti in beni altamente tecnologici, c.d.  “iper ammortamento” (art. 1, c. 9, L. n. 232/2016).

La “legge di bilancio 2020” non ha previsto la proroga della suddetta agevolazione che è stata sostituita dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, c. 184 a 197, L. n. 160/2019).

Si ricorda che la “legge di bilancio 2021” ha disposto la possibilità di fruire di un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, c. 1051, L. n. 178/2020).

Sono previste tre tipologie d’investimenti agevolabili:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
  • beni materiali di cui all’allegato A della L. n. 232/2016;
  • beni immateriali di cui all’allegato B della L. n. 232/2016.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che in tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, i registratori di cassa telematici non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, in ragione della data di effettuazione degli investimenti.

Tuttavia ha chiarito che rimane la possibilità di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla L. n. 232/2016.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 715 del 15 ottobre 2021)


20/10/21