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Le casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante rientrano tra i beni “4.0”

In materia di credito d’imposta in beni strumentali nuovi, in merito all’ammissibilità tra i beni 4.0 delle “casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante”, acquistate da un’impresa operante nel settore della grande distribuzione organizzata, collegate a una centrale operativa che consente di monitorare la situazione nei singoli punti vendita, l’Agenzia delle Entrate riporta il parere acquisito dal Ministero dello Sviluppo economico.

Secondo il MISE occorre analizzare distintamente le componenti materiale e immateriale degli investimenti in esame.

Per la componente materiale, il Ministero ritiene che le descritte casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possano rientrare tra i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello “Industria 4.0”.

Ai fini della classificazione nell’ambito dell’allegato A alla L. n. 232/2016, in ragione della loro funzione nello specifico processo, le “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante” devono essere  ricomprese tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A, concernente magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Per la componente immateriale, la stessa viene qualificata “come software di sistema (e, quindi, non di tipo «embedded»)”, con la conseguenza che, secondo il Ministero, “il software descritto può essere classificato nell’ambito dell’allegato B annesso alla citata legge n. 232/2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, può essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi”.

In tal caso, pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell’interconnessione” (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 286 del 23 aprile 2021).


27/04/21