• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Maxi-deduzione nuove assunzioni – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 20 gennaio 2025

Come noto, è stata introdotta una importante novità in tema di IRES, consistente nell’introduzione di un'agevolazione finalizzata a incentivare le nuove assunzioni, attraverso una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione (art. 4, D. lgs. n. 216/2023).

La suddetta agevolazione è stata prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (art. 1, co. 399 e 400, L. n. 207/2024, la legge di bilancio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025, recante:” Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Di seguito si analizzano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al testo della circolare al seguente link.

Soggetti interessati

Possono accedere al beneficio per le nuove assunzioni i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale.

In particolare, tra i titolari di reddito d’impresa ammessi al beneficio rientrano:

  • i soggetti passivi Ires (art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR),
  • gli enti non commerciali residenti (art. 73, comma 1, lettera c), TUIR), con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell’esercizio dell’attività commerciale,
  • le società e gli enti non residenti con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettera d), TUIR),
  • le società di persone ed equiparate (art. 5, TUIR),
  • le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali,
  • le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente per mezzo di una base fissa, e quelle che producono un reddito d’impresa determinato analiticamente per mezzo di una stabile organizzazione,
  • i soggetti che si trovano in una procedura di risanamento aziendale.

L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023).

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie e i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (ad esempio, chi aderisce al regime forfetario).

Presupposti oggettivi dell’agevolazione

I beneficiari sono tenuti a verificare che al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 si siano verificati:

  • un incremento occupazionale, che si realizza quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente a quello agevolato,
  • un incremento occupazionale complessivo, che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In sintesi, per fruire dell’agevolazione, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato deve essere accompagnato dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.

Per prevenire fenomeni distorsivi, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Concetto di gruppo interno e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto e collegate

Nel perimetro di gruppo sono considerate anche:

  • le persone fisiche esercenti arti o professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni,
  • le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell’agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento.

Gli incrementi occupazionali sono da considerarsi in proporzione alle quote di controllo e partecipazione.

Casi particolari

Sono esaminate le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo in presenza di determinate fattispecie quali, ad esempio: cessione del contratto di lavoro, trasferimento di azienda, assegnazione alla stabile organizzazione da parte di soggetto non residente, destinazione del dipendente all’estero, distacco, somministrazione di personale e conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Determinazione del costo del lavoro oggetto di maggiorazione

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.

La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Ulteriori chiarimenti

La circolare in esame indica:

  • le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo,
  • le modalità di calcolo per gli enti non commerciali residenti che si avvalgono di dipendenti sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale e le modalità di calcolo per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico,
  • anche alla luce della proroga dell’agevolazione in esame disposta con la legge di bilancio 2025 per i periodi d’ imposta 2025, 2026 e 2027, ai fini del calcolo degli acconti i beneficiari della misura non devono considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta.

28/01/25