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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Utilizzo nuovo tracciato - Ulteriore differimento

Come noto, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 30 marzo 2021 aveva differito dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 il termine di adeguamento graduale all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate.

L’Agenzia delle entrate, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, con il provvedimento del 7 settembre 2021 differisce ulteriormente dal 1°  ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 il  termine a decorrere dal quale gli esercenti attività di commercio al minuto e attività similari dovranno obbligatoriamente utilizzare la versione n. 7.0 del tracciato per la trasmissione dei dati.

In conseguenza dell’ulteriore suddetto rinvio, i dati dei corrispettivi potranno ancora essere trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi - versione 6.0”, fino al 31 dicembre 2021, in via facoltativa; dal 1° gennaio 2022 dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato (allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi - versione 7.0”).

Con il provvedimento in esame sono stati rinviati al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall’Agenzia delle entrate (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 228725 del 7 settembre 2021).


10/09/21