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Misure urgenti – Disposizioni fiscali – Legge n. 91 del 15 luglio 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge n. 91 del 15 luglio 2022, recante:” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il cd. decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) è stato convertito dalla legge in esame, la quale è entrata in vigore il 16 luglio 2022.

Con la presente circolare, qui di seguito, si analizzano le disposizioni di natura tributaria introdotte in sede di conversione in legge.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022 (art. 1-quater)

In sede di conversione in legge, le disposizioni riferite alla “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022” (D.L. n. 80/2022), sono confluite nella legge in esame.

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2)

In sede di conversione in legge, è stato disposto che per la fruizione del credito d'imposta per le imprese non “energivore” (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non “gasivore”, ove l’impresa si rifornisca di energia dallo stesso venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore è tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

I suddetti crediti d’imposta sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Disposizioni urgenti in materia di liquidità (art. 15-bis)

In sede di conversione in legge, in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, al fine di sostenere eventuali contribuenti in crisi di liquidità finanziaria, anche temporanea, è stato previsto che il contribuente, che dichiari di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può ottenere, per ciascuna richiesta presentata all’agente della riscossione, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo delle già previste 72 rate mensili.

Il contribuente deve dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà solamente per le somme iscritte a ruolo - ricomprese in ciascuna richiesta - di importo superiore a 120.000 euro, anziché a 60.000 euro, come originariamente previsto.

E’ elevato da 5 ad 8 il numero delle rate il cui mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

In tal caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà riscuotibile in unica soluzione e, rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina, detto importo non può essere nuovamente rateizzato.

Tuttavia, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

La suddetta nuova disciplina si applica esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi in relazione alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge in esame).

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla citata data del 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute siano integralmente saldate.

In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le novità sopra esaminate.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (art. 20-ter)

In sede di conversione in legge, è stata estesa la possibilità di compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per prestazioni professionali.

Tale possibilità era riconosciuta solo nell’ambito di crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti.

E ’stata estesa la possibilità di compensazione alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

E ’stato abrogato l’art. 12, co. 7-bis, D.L. n. 145/2013, in riferimento al quale è stato emanato il decreto ministeriale 24 settembre 2014, i cui contenuti risultano superati dall’articolo in esame, sia in riferimento all’estensione delle possibilità di compensazione ai crediti da prestazioni professionali, sia in riferimento ai termini temporali di affidamento dei carichi all'agente della riscossione ai fini della compensazione.


20/07/22