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Misure urgenti a sostegno delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali – Legge n. 56 del 26 maggio 2023

Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 è stata pubblicata la legge n. 56 del 26 maggio 2023, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Il decreto-legge n. 34/2023 è stato convertito dalla legge in esame, che è entrata in vigore il 30 maggio 2023.

Di seguito si analizzano esclusivamente le disposizioni di natura fiscale introdotte e/o modificate in sede di conversione in legge.

Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità (art. 7-quater nuovo)

In sede di conversione in legge, è stata introdotta un’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità.

In particolare, le start-up devono essere impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute nelle suddette attività.

L’importo spettante può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta in esame:

non è soggetto al limite annuale di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né a quello di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili,

non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, TUIR) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, TUIR).

La fruizione del credito deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sugli aiuti “de minimis”, cioè gli aiuti di Stato di modesto importo per i quali non sussiste obbligo di notifica alla Commissione europea, concedibili entro la soglia di 200mila euro per ciascuna impresa nell’arco di un triennio.

Un apposito e successivo decreto interministeriale (Imprese e made in Italy ed Economia e finanze) definirà, anche per consentire il rispetto del limite delle risorse messe a disposizione, i criteri per controllare l’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le  modalità di restituzione del credito fruito indebitamente.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 7 modificato)

In sede di conversione in legge, sono stati specificati più in dettaglio gli interventi finalizzati al risparmio energetico relativamente ai quali è stato autorizzato il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale, qualora consentito dalle norme che regolano quest’ultimo, fermo restando che la somma dei due benefici non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La suddetta novità si applica ai contributi istituiti alla data del 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del cd. “decreto Bollette”) ed erogati negli anni 2023 e 2024 e riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica.

Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 17-bis nuovo)

In sede di conversione in legge, è stata estesa anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate ovvero che hanno assegnato quel servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali la possibilità di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti dalla legge di bilancio 2023 con riferimento ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione:

l’annullamento automatico (“stralcio”) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015,

la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 non rientranti nello “stralcio”, cioè la cd. “rottamazione quater”.

Per avvalersi di tale facoltà, dovranno adottare gli opportuni provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Bollette”.

I provvedimenti emanati dagli enti locali, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dello stesso ente; la delibera, ai soli fini statistici, andrà anche trasmessa al dipartimento delle Finanze del Mef, entro il 31 luglio 2023; se la riscossione è stata affidata a un soggetto privato abilitato, il provvedimento dovrà essergli trasmesso entro il 30 giugno 2023.

Per la “rottamazione quater”, l’atto deve anche stabilire:

il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento, con relative scadenze;

le modalità con cui il debitore può manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

i termini per presentare l’istanza di adesione, nella quale il debitore deve indicare in quante rate intende suddividere il pagamento e, in presenza di controversie pendenti relative a debiti cui si riferisce l’istanza di definizione, deve assumere l’impegno a rinunciare a quei giudizi;

il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la loro scadenza.

La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa domanda, che riprendono a decorrere in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento; in tale ultima circostanza, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (art. 20 modificato)

Per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente alle quali il testo originario del “decreto Bollette” ha posticipato al prossimo 30 settembre sia il termine per presentare la domanda sia la scadenza per versare gli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento dilazionato, la sola prima rata, in sede di conversione in legge, è stata introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile.

Tale modalità è alternativa a quella vigente, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023 (con scadenza fissata, rispettivamente, al 30 settembre, al 31 ottobre e al 20 dicembre), mentre le successive diciassette sono dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Oltre ai tre appuntamenti del 2023, confermati, il contribuente potrà scegliere un piano diverso, ripartendo il restante quantum in cinquantuno rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024.

In tale circostanza, il termine per il pagamento è l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con l’eccezione di dicembre, il cui versamento deve essere effettuato entro il giorno 20.

Si ricorda che la rateizzazione delle somme necessarie per la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa soltanto nel caso in cui il loro ammontare complessivo superi i mille euro.


01/06/23