Nuova dilazione dei ruoli – Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2024 – Disponibili i nuovi modelli – Nuovo servizio “Rateizza adesso”
Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il D.M del 27 dicembre 2024, recante: “Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti”.
Come noto, è stato previsto l’aumento della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili (art. 19, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D. lgs. n. 110/2024).
Per la dilazione, su semplice domanda del debitore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per le somme di importo fino a 120.000 euro sempre documentando la temporanea situazione di difficoltà economica:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.
Le suddette disposizioni operano per le domande di dilazione chieste dal 1° gennaio 2025.
Il nuovo decreto attuativo in esame individua le disposizioni attuative per documentare e valutare la situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria per la rateazione dei debiti tributari.
Di seguito si analizzano le disposizioni contenute nel suddetto decreto.
Definizioni (art. 2)
Ai fini del decreto in esame si intende per:
a) “Indice di liquidità”: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente;
b) “Indice Alfa”:
- per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
- per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100;
c) “Indice Beta”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100;
d) “I.S.E.E.”: l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscali semplificati.
e) “nucleo familiare”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.
Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (art. 3)
I parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2 al decreto in esame, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.
L’Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.
Particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente (art. 4)
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.
Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2 al decreto in esame.
Specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria per alcuni soggetti (art. 5)
Sono individuate le modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria con riguardo alle amministrazioni pubbliche e ai condomini, rinviando, a tal proposito, alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 3, al decreto in esame, per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Disposizioni di salvaguardia (art. 6)
Per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all’anno di presentazione della richiesta.
I nuovi modelli nel sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito i nuovi modelli di rateizzazione dei ruoli, che possono essere compilati presso gli sportelli o inviati tramite PEC.
I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:
- modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate (c.d. “semplice richiesta”), valido per tutti i soggetti;
- modello RDF per la richiesta di rateizzazione “documentata”, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDG per la richiesta di rateizzazione “documentata”, per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDP per la richiesta di “proroga” di una rateizzazione, valido per tutti i soggetti.
Servizio “Rateizza adesso”
L’Agenzia delle entrate-riscossione ha annunciato che per le rateizzazioni che non richiedono la documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ovvero quelle di importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro per un massimo di 84 rate, l’invio telematico può essere fatto direttamente sul sito al servizio “Rateizza adesso” e dall’App Equiclick.
In questo caso, il debitore riceve in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.
All’area si accede con le credenziali SPID, CIE e CNS (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) ed è una modalità ulteriore rispetto alla trasmissione dell’istanza sui nuovi modelli predisposti per PEC o con consegna diretta allo sportello.
Invece, per le richieste di rateizzazione che devono essere “documentate” ovvero per i piani di rateizzazioni fino a 120 rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il simulatore di calcolo al servizio “Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate”.
Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-riscossione dell’8 gennaio 2025
09/01/25