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PNRR – Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, recante: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”

Di seguito si analizzano le disposizioni di natura fiscale contenute nel suddetto decreto-legge.

Fatturazione elettronica (art 18, co. 2, 3)

Sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e nel regime forfettario (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014),
  • per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (art. 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° luglio 2022 i suddetti soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno quindi soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.

Per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei dodici giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione).

Coloro che non raggiungono, invece, la predetta soglia dei 25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Invio giornaliero dati pagamenti elettronici (art. 18, co. 4)

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico sono obbligati a trasmettere in via telematica giornalmente all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;
  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i suddetti strumenti presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali.

L’obbligo di trasmissione telematica riguarda tutti i dati dei pagamenti elettronici, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.


03/05/22