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Ritenuta sui compensi a relatori esteri per convegni solo se svolgono la loro attività sul territorio italiano

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento impositivo dei compensi corrisposti a relatori non residenti, titolari di partita IVA e non, a fronte di convegni effettuati in videoconferenza dall’estero, con contestuale cessione di slide, nei confronti di una società italiana attiva nell’organizzazione di eventi nel campo sanitario.

Come noto,  i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia per i soli redditi ivi prodotti (art. 3, TUIR) e i criteri di territorialità stabiliti dalla norma nazionale sono legati al luogo di effettuazione della prestazione per ciò che concerne i redditi di lavoro autonomo (art. 23 comma 1, lett. d), TUIR) e diversi (art. 23 comma 1, lett. f), TUIR), mentre prescindono da tale condizione per ciò che concerne “i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”, corrisposti da soggetti residenti (art. 23 comma 2, lett. c), TUIR).

Sui compensi e le altre somme per prestazioni di lavoro autonomo (anche occasionale) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese; per espressa disposizione normativa, ne sono, tuttavia, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero (art. 25, co. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Conseguentemente, i compensi corrisposti a non residenti non sono soggetti a ritenuta se correlati a prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero, dovendo, invece, essere assoggettati a ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia da non residenti.

Nella fattispecie in esame, le prestazioni relative ai convegni sono state rese dai soggetti non residenti in videoconferenza dall’estero, con il supporto di materiale didattico preparato ad hoc e ceduto nei confronti della società italiana che si occupava dell’organizzazione degli eventi; quest’ultima poteva, quindi, fare uso degli elaborati ceduti attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.

I relatori, chiamati ad esporre il loro materiale attraverso interventi di video lettura oppure mediante relazione, ricevevano un compenso omnicomprensivo, come testimoniato dalle fatture prodotte.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il problema sulla rilevanza in Italia dei compensi in esame deve essere risolta basandosi su quanto precisato dal commentario all’art. 12 del modello OCSE (§ 11) con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico (know how), nozione in cui rientrano tutte le informazioni che non necessariamente devono essere oggetto di categoria intellettuale protetta (quindi, in linea teorica, evidenzia l’Agenzia, anche le informazioni rese dai medici alla società che organizza il convegno).

La contestuale cessione di slide segue il medesimo principio.

Tuttavia, il commentario chiarisce che le informazioni cedute devono essere, ai fini in esame, suscettibili di uno “sfruttamento economico”, a fronte del quale l’utilizzatore ricava un beneficio e corrisponde un compenso.

Ciò premesso, i relatori non diffondono un know-how, nel senso sopra esposto, ma piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo-scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale).

Ne risulta che il criterio di collegamento dovrebbe essere individuato, in base all’art. 23, comma 1, lett. d) ed f), TUIR, avendo riguardo al luogo di svolgimento dell’attività professionale.

Come conseguenza, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, titolari di partita IVA e non, è applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 266 del 17 maggio 2022).


23/05/22