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Rivalsa IVA in seguito ad accertamento: è necessario il pagamento dell’IVA da parte del cessionario

Ai fini Iva, la rivalsa consente al soggetto passivo cedente o prestatore di recuperare l’Iva relativa all'operazione imponibile effettuata, che deve essere versata all'Erario, nei confronti del proprio acquirente. In tal modo il cedente o prestatore è, al contempo, debitore verso lo Stato e creditore verso il proprio cliente (art. 18, co. 1, D.P.R. n. 633/1972).

Le caratteristiche della rivalsa sono:

  • l’obbligatorietà. Il fornitore è obbligato ad addebitare l’Iva all'acquirente ed è nullo ogni patto contrario,
  • l’autonomia rispetto all'operazione assoggettata all'imposta,
  • l’insorgenza all'atto della fatturazione dell’operazione.

Il principio generale, secondo cui la rivalsa è obbligatoria, trova una deroga per cessioni e prestazioni gratuite (art. 2, co. 2, nn.4 e 5, D.P.R. n. 63371972), nonché per le operazioni che determinano la destinazione di beni e servizi a finalità estranee all'esercizio d’impresa (autoconsumo, art. 3, co. 3, primo periodo, D.P.R. n. 633/1972).

La rivalsa dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento (art. 60, D.P.R. n. 633/1972) ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti.

Di conseguenza, in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'imposta pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti previsti dalla disciplina IVA (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 219 del 20 luglio 2020).


31/07/20