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Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali – Pagamento tramite contanti e buoni pasto – Aliquota IVA

Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l'erogazione agli stessi di somme finalizzate all'acquisto di pasti, è regolata dall'art. 51, co. 2, lett. c), TUIR, che distingue tre fattispecie:

  • gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
  • prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
  • corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta e può anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento IVA da applicare a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro.

In base a quanto disposto dalla Tabella A, parte II, n. 37, DPR n. 633/72, alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti si applica l’aliquota IVA del 4%, anche se eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

È stabilito che la suddetta aliquota IVA del 4%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro (art. 75, co. 3, L. n. 413/91).

Differente è il caso in cui i servizi sostitutivi di mensa siano resi a mezzo dei buoni pasto (o Ticket restaurant); quest’ultimo è un documento di legittimazione che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari al valore facciale del buono stesso, il cui valore nominale è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4, DM 7 giugno 2017 n. 122).

In questa fattispecie, ai fini IVA rileva la prestazione resa dalla mensa aziendale nei confronti del soggetto emittente i ticket restaurant, cui è applicabile l’aliquota IVA del 10% secondo quanto disposto dalla Tabella A, parte III, n. 121, DPR n. 633/72 (vedi per un esame completo ns. fisco news n. 164/2020)

Ne consegue che qualora il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e per la restante quota con buoni pasto:

  • sulla prima parte, per la quale si considera realizzato il momento impositivo, si applica l’aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo,
  • sulla seconda, pagata con ticket restaurant, l’operazione si intenderà effettuata all’atto della fatturazione dei corrispettivi nei confronti della società emittente con assoggettamento dell’operazione ad aliquota IVA del 10% e determinazione della base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all’art. 27, co. 4, DPR n. 633/72

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 231 del 28 aprile 2022).


03/05/22