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Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

In merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta per tutti i soggetti la proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (Art. 60, D.l. n. 18/2020).
Per i seguenti soggetti, invece, è stata disposta una proroga più estesa nei tempi e con contenuti diversi:
a) per le imprese turistico recettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 8, co. 1, D.l. n.
9/2020);
b) la stessa sospensione di cui al punto precedente è estesa ai soggetti operanti nei settori elencati all’art. 61. co. 2, lettere da a) a q), D.l. n. 18/2020 (esempio bar, ristoranti, asili, ecc.).
Si ricorda che per i soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) è prevista anche la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 (art. 61. co. 3, D.l. n. 18/2020) (vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 25 e ns. circ. n. 9/2020).
Con la risoluzione in esame vengono forniti i primi chiarimenti sulle predette novità e, allo scopo di agevolare l’applicazione delle richiamate disposizioni, nella tabella che si allega sono riportati a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche di cui alle lettere a) e b) sopra individuate (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 12/2020).
Per la tabella sopra citata si rinvia alla pagina 3 della Risoluzione Agenzia delle entrate n.12/2020.


19/03/20