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Split payment: mancato pagamento del corrispettivo – ammessa la nota di variazione fuori termine

Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).

In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore, che non ha incassato l'importo fatturato, può emettere una nota di variazione in diminuzione oltre il termine annuale previsto dalla norma (art. 26, co. 3, D.P.R. n. 63319/72), a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l'esigibilità dell'IVA al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione del documento.  Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è avvenuto.

 

Pertanto, nella fattispecie in esame:

  • il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
  • il cessionario o committente deve stornare contabilmente l'operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale. 

 

(Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 210 del 25 ottobre 2024)

 


29/10/24