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Split payment: pubblicati gli elenchi dei soggetti nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2022

Come noto, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), degli enti e delle società ivi contemplate, l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, il cd. split payment).

Per le cessioni e prestazioni nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell'ipotesi in cui la P.A. operi nell'ambito della propria attività istituzionale, sia nell'ipotesi in cui operi nell'esercizio di attività d'impresa.

In quanto disposizioni derogatorie alla direttiva 2006/112/CE, le norme in materia di split payment sono applicabili fino al 30 giugno 2023 (decisione UE 24.7.2020 n. 1105).

Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura.

Sono escluse dalla disciplina dello split payment:

  • le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d'imposta, cioè le operazioni assoggettate a reverse charge;
  • le operazioni assoggettate a regimi speciali (es. regimi monofase, regime del margine), per le quali non è esposta l'IVA in fattura;
  • le operazioni non imponibili o esenti;
  • le operazioni per le quali il cessionario o committente intende richiedere la non applicazione dell'IVA ex art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, con spendita del plafond IVA disponibile;
  • le operazioni caratterizzate da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (es. regime speciale per i produttori agricoli; regime ex L. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);
  • le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, incluse le operazioni i cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all'art. 24, D.P.R. n. 6331972;
  • le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore (es. servizio di riscossione delle entrate ed altri proventi);
  • le operazioni permutative, salvo eventuali conguagli;
  • le prestazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio nei confronti dell'Amministrazione della giustizia.

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2022.

Nella loro prima versione, gli elenchi per l’anno 2022 sono aggiornati al 20 ottobre 2021, in conformità all’art. 5-ter, co. 2, D.M. 23 gennaio 2015 che ne richiede la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo.

Si ricorda, tuttavia, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno; per questo motivo, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco.

Per agevolare tale verifica, negli elenchi è prevista un’apposita colonna che riporta la data di inclusione del soggetto.

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, dunque, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Qualora il soggetto passivo agisca in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

A titolo esemplificativo, se il cessionario o committente è stato inserito negli elenchi dopo il momento di effettuazione dell’operazione, appare da considerare corretta la fattura emessa senza la dicitura “scissione dei pagamenti”.

Nella fattura elettronica l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.


27/10/21