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Tregua fiscale - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - Disposizioni attuative – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023

Con riferimento all’adesione e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1, co. 179-185, L. n. 197/2022, legga di bilancio 2023) l’Agenzia delle entrate, oltre alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, ha emanato il provvedimento del 30 gennaio 2023 contenente i chiarimenti di attuazione delle suddette nuove disposizioni, qui di seguito illustrati.

Ambito di applicazione

Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
  • gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023,
  • gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023,
  • i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

Benefici della definizione agevolata

Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Perfezionamento della regolarizzazione

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

La procedura di regolarizzazione:

  • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata),
  • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, D.L. n. 167/1990).

01/02/23