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Utilizzo in compensazione e restituzione del contributo “alternativo” – Istituzione codici tributo

Come noto il decreto “Sostegni-bis” ha previsto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (art. 1, c. da 5 a 15, D.L. 73/2021, vedi ns. Fisco News n. 50/2021).

Il contributo può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia:

  • con accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia.

L’Agenzia ha definito, con provvedimento del 2 luglio 2021, il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo stabilendo che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con l’esclusione della compensazione; 
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni (art. 13, D.Lgs. 472/97).

L’Agenzia delle entrate per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, ha istituito il codice tributo:

  • “6946”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”.
  • Nel modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
  • Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
  • L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Inoltre, per la restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono stati istituiti i codici tributo:

  • “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”;
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”;
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, D.L. n. 73 del 2021”.

Questi codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 48 del 19 luglio 2021)

 


26/07/21