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Versamenti degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti – Istituzione codici tributo

Come noto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l’Agenzia delle entrate riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario (art. 25, D.l. 34/2020, “Decreto Rilancio”).

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/97 e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20, D.P.R. 602/73, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, c. da 421 a 423, L. 311/2004.

Con successivi provvedimenti normativi, dato il protrarsi del periodo emergenziale, sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per cui si applica la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo per versare, tramite il modello F24 ELIDE, gli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti.

Per permettere il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) sono stati istituiti i codici tributo:

  • 7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
  • 7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”;
  • 7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.

In sede di compilazione del modello sono indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio; nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 45 del 7 luglio 2021)

 

08/07/21