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Versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dopo i controlli automatizzati – Istituzione codici tributo

L’Agenzia delle entrate procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta (Art. 36-bis, DPR n. 600/73).

Nella risoluzione in esame sono stati istituiti nove nuovi codici tributo utilizzabili dal contribuente che vuole versare solo una quota dell’importo richiesto con la comunicazione inviata dopo i controlli automatizzati.

Per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Nel modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili nella stessa comunicazione (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 26 marzo 2020).

 
 

01/04/20