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Green Pass: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM sulle modalità di funzionamento

Come noto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il Decreto che disciplina le modalità di funzionamento delle certificazioni verdi Covid-19 così realizzando le condizioni di operatività del Regolamento UE sul “Green Pass”.

 

I certificati verranno generati automaticamente dall’apposito portale della piattaforma nazionale DGC (digital green certificate) in corrispondenza dei seguenti eventi:

  • la somministrazione del vaccino;
  • l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
  • l’avvenuta guarigione appositamente attestata.

Le certificazioni verdi generate sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali:

  • il portale della piattaforma nazionale DGC;
  • il Fascicolo sanitario elettronico;
  • l’App Immuni;
  • l’App Io;
  • il Sistema TS per il tramite di operatori autorizzati.

Le certificazioni verdi sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico e sono caratterizzate da un codice a barre bidimensionale (QR code). La verifica di tali certificazioni è effettuata mediante la lettura del codice a barre, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

 

In particolare, si evidenzia che alla suddetta verifica sono deputati:

  1. i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della Legge n. 94/2009;
  3. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati;
  4. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati;
  5. i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  6. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati di cui alle suddette lettere c), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

 

Viene previsto, inoltre, che l’intestatario della certificazione, all’atto della verifica, dimostri, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Tuttavia, l’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

 

Per l’esame completo del DPCM in oggetto si rinvia al testo del provvedimento e degli allegati tecnici, quest’ultimi consultabili sul sito istituzionale del Ministero della Salute.


23/06/21