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L.R. 8/2021: prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

È stata pubblicata sul B.U.R.L – Supplemento 21/2021 - la Legge regionale 8/2021 della quale si segnalano alcune novità introdotte nell’ambito della L.R. 8/2013 e della L.R. 6/2010, le quali sono in vigore dal 29 maggio u.s.

 

In particolare, nell’ambito dell’articolo 4 della L.R. 8/2013, inerente la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico – l’avvenuta introduzione del comma 10 - bis che ha testualmente stabilito che “la Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al Regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 4 comma 10, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8), sull'accesso ai locali e sull'utilizzo delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito da parte degli utenti”, nonché nell’ambito dell’articolo 5, comma 6 – bis,  l’introduzione della previsione per cui, su ogni apparecchio da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 773/1931, deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile, “la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti”.

 

In tema di vendite promozionali, di cui alla L.R. 6/2010, l’avvenuta sostituzione del comma 3 - bis dell’articolo 116, con il seguente comma:

In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio ai sensi della legge 580/1993, nonché l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2. Nel caso in cui l'evento calamitoso non riguardi l'intera Regione, i provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati”.

 

Gli articoli cliccabili sono già comprensivi delle modifiche segnalate.


04/06/21