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Conciliazioni non impugnabili solo se sottoscritte presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL

Sentenza dell’8 maggio 2019 del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8 maggio 2019, n.4354, afferma che le rinunce e le transazioni sottoscritte dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili nel termine di sei mesi dalla conciliazione, se il CCNL di riferimento non disciplina le modalità procedurali delle conciliazioni.

La sentenza, richiamando gli articoli 2113 c.c. e 412 ter c.p.c., sottolinea che le norme attribuiscono “valenza di conciliazioni in sede sindacale solo alle conciliazioni che avvengono con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (...) Pertanto il regime di inoppugnabilità concerne le sole conciliazioni sindacali espletate nelle sedi protette (…) e dunque le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
 
Tale principio era stato già chiarito dal Ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo 2016 n. 37/5199, che aveva dato indicazioni ai propri Ispettorati Territoriali di verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggiore rappresentatività e abbiano rispettato le procedure previste dai CCNL.
 
Nella nota ministeriale si ribadiva che per essere valida, la conciliazione in sede sindacale deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art. 412-ter c.p.c., e applicati dall’azienda. 

Pertanto, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il CCNL per i dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi e i CCNL per i dipendenti del settore Turismo, se siglati nelle sedi sindacali(Commissione di conciliazione EBITER Milano ed EBTPE ecc.) e con le procedure definite dai CCNL stessihanno la prerogativa della non impugnabilità. 

Conseguentemente, i verbali sottoscritti in sedi diverse da quelle previste dai CCNL e con Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie dei CCNL applicati, sono privi del requisito di non impugnabilità.

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21/05/19
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CCNL , Conciliazione ,