Accordo sui principi di misurazione della rappresentanza datoriale
In data 10 luglio 2026, a seguito di un lungo lavoro di negoziazione, è stato sottoscritto da Confcommercio congiuntamente alle sigle datoriali comparativamente più rappresentative (AGCI, ANIA, Casartigiani, CLAAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi e Legacoop) un Accordo sui criteri per la misurazione della rappresentanza datoriale.
L’Accordo ha definito criteri oggettivi e affidabili volti a misurare la rappresentanza datoriale in virtù delle ultime disposizioni legislative (Legge n. 112/2026 e D.Lgs. n. 96/2026) che assegnano alla contrattazione comparativamente più rappresentativa a livello nazionale un ruolo centrale in materia di trasparenza salariale e trattamento economico complessivo anche ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dalla legge (Lavoronews n.32/2026).
In questo contesto, è stato, quindi, ritenuto fondamentale stabilire criteri oggettivi e affidabili per misurare la maggiore rappresentatività comparata datoriale che deve tener conto della tipologia e della natura giuridica delle imprese. In questa prospettiva è stato altresì condiviso l’obiettivo di procedere ad una corretta perimetrazione dei campi di applicazione contrattuale, per individuare il contratto collettivo di riferimento sulla base dell’effettiva rappresentatività dei soggetti firmatari.
Criteri per la selezione dei soggetti comparativamente più rappresentativi ai fini istituzionali
Con l’accordo sono stati definiti, anche ai fini istituzionali, i criteri qualitativi ed uno quantitativo per l’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In particolare, i criteri, in larga parte già condivisi nella Lettera congiunta sottoscritta il 28 novembre 2024 da Confcommercio e le medesime associazioni datoriali alle Commissioni Ambiente e Lavoro di Camera e Senato nell’ambito della discussone sul D.lgs. correttivo del “Codice degli appalti pubblici”, sono:
- Seniority: la presenza storica, stabile e continuativa dell'organizzazione nel sistema delle relazioni industriali;
- Rappresentanza Europea: la partecipazione a organismi di dialogo sociale europeo, come i lavori del Comitato economico e sociale europeo (CESE);
- Welfare Contrattuale: la presenza di istituti strutturati volti a disciplinare e sostenere forme di welfare (es. previdenza complementare, assistenza sanitaria, fondi per la formazione professionale, fondi per il sostegno al reddito) nel proprio sistema di contrattazione;
- un criterio quantitativo: il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva del settore rappresentato tenendo conto della tipologia di impresa e dell’ampiezza dei settori produttivi.
Misurazione della maggiore rappresentatività comparata ai fini della contrattazione
Le Parti hanno condiviso i seguenti criteri per individuare il contratto di riferimento anche ai fini della determinazione del TEC:
- l’individuazione del TEC (trattamento economico complessivo) da prendere come riferimento dovrà tener conto della tipologia e della natura giuridica dell’impresa;
- l'unico criterio quantitativo universale e oggettivo per misurare la rappresentatività è la diffusione del contratto tra i lavoratori del settore, basato sui dati dell’Archivio Nazionale dei Contratti del CNEL;
- verrà dato corso ad un successivo confronto per verificare la possibilità di acquisire i dati relativi alla consistenza associativa, da valutare in relazione al dato della diffusione del contratto;
- viene confermata la volontà di finalizzare il lavoro di verifica e razionalizzazione dei perimetri contrattuali e relativa “trasposizione” in lista di codici ATECO, in coerenza con le finalità perseguite dalla riforma dell’archivio contratti presso il CNEL, in corso di sperimentazione;
- viene statuito un impegno a verificare che nei rispettivi CCNL non avvengano impropri allargamenti dei perimetri applicativi e ci si attenga il più possibile al rispetto dei perimetri tradizionali;
- è stato stabilito che, fermo il diritto di determinare liberamente le politiche associative di ogni organizzazione di rappresentanza, costituisca violazione dei principi e delle finalità dell’Accordo includere nell’ambito di applicazione di un CCNL settori o attività che non siano effettivamente rappresentati dai soggetti stipulanti.
- è stato preso un impegno a costituire un Organismo che possa svolgere un’opera di monitoraggio dei comportamenti non conformi a quanto concordato;
- l'applicazione di un diverso contratto collettivo di settore dà comunque diritto di accedere a tutti i benefici di legge, a condizione che garantisca ai lavoratori un trattamento economico e normativo uguale a quello del contratto di riferimento.
Infine, è stato previsto che le Parti possano individuare ulteriori criteri di misurazione della rappresentanza per rendere ancora più effettivo il dato.
L'accordo è strutturato con una formulazione aperta, pertanto, può essere sottoscritto da altre organizzazioni datoriali che ne condividano le finalità e accettino di applicarne integralmente tutte le disposizioni.
Il confronto ora proseguirà con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
21/07/26






