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Contratto di solidarietà e subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto

Interpello del Ministero del Lavoro

IL D. Lgs. n. 148/2015 prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale, con causale contratto di solidarietà, possa avere una durata massima di 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. 

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 dell’8 febbraio c.a., relativamente alla possibilità, nel cambio di appalto, che il citato limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente precisa che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.

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11/02/19