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Conversione del Premio di risultato in Welfare aziendale

Interpello dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 212 del 27 giugno c.a., precisa che se l’accordo di secondo livello prevede la possibilità per i dipendenti di convertire il premio di risultato in welfare, il momento impositivo del premio convertito ma goduto successivamente si realizza quando viene esercitata l’opzione per il welfare e non quando avviene la fruizione.

Inoltre, qualora alcuni benefit siano rivolti anche ai familiari, tra questi non potranno essere ricompresi i conviventi di fatto in quanto l’equiparazione con la figura del coniuge, prevista dalla Legge n. 76/2016, riguarda solo gli uniti civilmente dello stesso sesso e non i conviventi di fatto.

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01/07/19