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CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Indicazioni del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 412088 del 3 dicembre c.a., fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0.

Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali

I contratti collettivi aziendali o territoriali, necessari per l'ammissione al beneficio, devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Nell'accordo aziendale o territoriale deve essere contenuto l'impegno ad effettuare "l'investimento formativo" e che la condivisione delle attività e della relativa programmazione potrà risultare anche attraverso un differente schema di accordo.

Le spese di formazione ammissibili, naturalmente in presenza delle condizioni di applicabilità del credito d'imposta, sono esclusivamente quelle sostenute nel periodo d'imposta relativo all'anno 2018.

Modalità di svolgimento delle attività formative

L'attività formativa potrà essere svolta anche in modalità e-learning ed on line. Tuttavia in tali fattispecie, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'impresa dovrà attivare modalità e strumenti che consentano il controllo dell'effettiva e continua partecipazione del personale dipendente alle attività formative, attraverso modalità di interattività e momenti di verifica, definiti nella circolare.
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10/12/18