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RIDUZIONE DEL PREMIO PER PREVENZIONE

Nuovo modello OT 24 per l'anno 2019

L'INAIL ha pubblicato, sul proprio sito, il modello OT 24  per l'anno 2019 e la relativa guida alla compilazione.

Con tale modello le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano effettuato nel 2018 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'INAIL, entro il 28 febbraio 2019,  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il nuovo modello, sostanzialmente identico a quello dell'anno scorso, presenta le sottoindicate novità, nelle seguenti sezioni:

e B

Per effetto dell'entrata in vigore della norma Uni ISO 45001:18 gli interventi A1 e A2 (sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) sono stati aggregati.

E' stato introdotto l'intervento trasversale generale A5 "L'azienda ha dottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 12/2/2014".

Sono stati modificati gli interventi A10 e B11 (contrasto delle molestie e violenze sul luogo di lavoro). Recependo anche le richieste della Confederazione, il riferimento  all'Accordo fra Confindustria e CGIL,CISL e UIL del 25 gennaio 2016, contenuto nel modello per il 2018, è stato eliminato e sostituito dall'"Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007".

E

Sono stati inseriti i seguenti nuovi interventi settoriali:

E19, E20, E21 e E22 per la prevenzione del rischio polveri ed E23 per gli interventi per la prevenzione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati.

L'agevolazione  è prevista nelle seguenti  misure:

Lavoratori-anno

Riduzione

Fino a 10

28%

da 11 a 50                     

18%

da 51 a 200                    

10%

Oltre 200

 5%


Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.

L'agevolazione in esame, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E' richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale  requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto.

L'INAIL, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.


11/07/18
+ Info su:
Salute , Sicurezza a lavoro ,