• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Adempimento collaborativo – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 6 agosto 2026

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi e applicativi sulla riforma del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli art. da 3 a 7 del D.lgs. n. 128/2015, come modificati dal D.lgs. n. 221/2023 e dai successivi interventi normativi attuativi e correttivi.

Il documento si presenta come una guida completa per imprese e professionisti, articolata in una parte generale, di carattere sistematico, e in una parte speciale costruita secondo lo schema domanda-risposta, nella quale confluiscono i principali quesiti emersi nel confronto con associazioni imprenditoriali, ordini professionali e imprese già aderenti al regime.

 

L’ampliamento della platea dei contribuenti

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda l’estensione dell’accesso al regime. La soglia dimensionale, originariamente fissata a 10 miliardi di euro di ricavi, è stata progressivamente ridotta ed è stata impostata con i valori seguenti:

  • 750 milioni di euro a partire dal 2024,
  • 500 milioni di euro a partire dal 2026,
  • 100 milioni di euro a partire dal 2028,

La riforma consente, inoltre, l’ingresso nel regime anche a società che, singolarmente considerate, non possiedono i requisiti dimensionali, purché appartengano a un gruppo nel quale almeno una società possieda tali requisiti e sia adottato un sistema integrato di gestione del rischio fiscale.

La modifica introdotta dal decreto correttivo del 2024 amplia ulteriormente tale possibilità facendo riferimento al gruppo civilistico e non più soltanto al perimetro del consolidato fiscale nazionale.

 

Il Tax control framework diventa “certificato”

Se nella disciplina originaria il Tax control framework (Tcf) poteva essere definito un modello “aperto”, fortemente personalizzato e valutato caso per caso dall’Agenzia delle entrate, il nuovo impianto normativo punta verso una progressiva standardizzazione.

È stata introdotta la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale da parte di professionisti indipendenti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, al fine di:

  • garantire livelli minimi di qualità dei sistemi adottati,
  • rafforzare il collegamento tra affidabilità del Tcf e benefici premiali riconosciuti dal regime.

Il rafforzamento degli incentivi

La riforma interviene in maniera incisiva anche sul piano premiale. L’adesione al regime non è più soltanto uno strumento di dialogo preventivo, ma si traduce in una serie di benefici concreti. Tra i principali:

  • esclusione delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati preventivamente in modo trasparente e completo,
  • esclusione della rilevanza penale ai fini del reato di dichiarazione infedele per le medesime fattispecie,
  • riduzione dei termini di accertamento fino a tre anni per i soggetti dotati di Tcf certificato e visto pesante,
  • estensione degli effetti premiali anche a fattispecie relative ad annualità precedenti all’ingresso nel regime, purché spontaneamente comunicate nei termini previsti.

Viene effettuata, inoltre, dall’Agenzia delle entrate una ricostruzione sistematica in ordine ai diversi livelli di protezione sanzionatoria. Emerge un modello articolato su due livelli.

Il primo livello riguarda l’esclusione totale delle sanzioni amministrative e della rilevanza penale nei casi di:

  • rischi fiscali comunicati preventivamente,
  • comunicazioni complete ed esaurienti,
  • assenza di condotte fraudolente,
  • piena corrispondenza tra comportamento attuato e comportamento rappresentato.

Il secondo livello attiene alla riduzione delle sanzioni amministrative alla metà nei casi di:

  • rischi di adempimento mappati nel Tcf,
  • rischi interpretativi non significativi censiti nella mappa ma non oggetto di specifica comunicazione.

Nuovi istituti e rafforzamento del contraddittorio

La circolare illustra, infine, una serie di innovazioni procedurali destinate a incidere significativamente sui rapporti tra Amministrazione e contribuente.

Particolare rilievo assumono:

  • il Codice di condotta,
  • il ravvedimento operoso guidato,
  • il contraddittorio preventivo rafforzato.

In ordine al contradditorio preventivo rafforzato, prima dell’emissione di una risposta negativa a un interpello abbreviato o a una comunicazione di rischio, l’Agenzia delle entrate deve notificare al contribuente uno schema di risposta, concedendo almeno trenta giorni per formulare osservazioni. Viene così introdotto un vero e proprio momento partecipativo anticipato, coerente con la logica collaborativa del regime.

Si rinvia per un esame completo della circolare al seguente link


07/08/26