Condizioni detrazione IVA – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Si ricorda che, con le modifiche all’art. 19 del DPR n. 633/72 previste dal decreto Omnibus , è stato reintrodotto il termine che prevede la possibilità di esercitare il diritto a detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
La modifica interviene in parallelo sull'art. 25 del DPR n. 633/72, che disciplina i termini di registrazione delle fatture passive, allineando la scadenza per l'annotazione nel registro IVA acquisti al nuovo termine biennale.
Resta invariata la norma prevista dall'art. 19, co. 1 del DPR n. 633/72, invece, nella parte in cui prevede che il diritto è esercitabile «alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
L’agenzia delle entrate, nel corso della videoconferenza del 24 settembre 2026, ha chiarito che l’ampliamento dei termini per esercitare il diritto a detrazione obbliga l’operatore a mantenere evidenza delle condizioni di detraibilità delle singole fatture con riferimento all’anno in cui è sorto il diritto e non all’anno in cui concretamente lo esercita.
In particolare, è stato considerato il caso di una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento a un'operazione effettuata nello stesso anno, con registrazione della fattura e detrazione dell'imposta nel 2028.
L’agenzia delle entrate, richiamando i principi espressi nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018, distingue la nascita del diritto, collegata all'esigibilità dell'imposta, dalla sua concreta possibilità di esercizio, subordinata anche al possesso di una valida fattura.
Ne consegue che la registrazione della fattura e l'esercizio della detrazione nel secondo anno successivo non modificano le condizioni in base alle quali deve essere determinata l'IVA detraibile, che restano quelle vigenti nell'anno in cui il diritto è sorto coincidente con il momento di esigibilità dell'IVA.
Con specifico riferimento al pro-rata, inoltre, è stato chiarito che, qualora la detrazione sia esercitata in un anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, deve essere applicato il pro-rata relativo all'anno di esigibilità.
Ne consegue che, nel caso di una fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2026, ricevuta nel medesimo anno, ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale, la quota detraibile deve essere determinata applicando il pro-rata del 2026 e non quello del 2028.
29/09/26






