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Credito d’imposta Transizione 5.0: nuovo codice tributo

Come noto, a favore delle imprese che:

  • hanno presentato la comunicazione preventiva (art. 38, co.10, D.L. n. 19/2024) per accedere all’agevolazione “Transizione 5.0”;
  • hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024;
  • non hanno potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;

è previsto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare richiesto nella suddetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione (art. 8, D.L. n. 38/2026).

Il credito riconosciuto è pari all’89,77% dell’importo richiesto e riguarda investimenti compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, nonché le spese sostenute per la formazione del personale.

L’agevolazione è riservata alle imprese che hanno già ricevuto dal Gse la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, e che sono state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili.

La decisione di introdurre un credito ridotto rispetto alla misura originaria è legata proprio a questo esaurimento dei fondi.

Il legislatore ha scelto di destinare le risorse residue a favore delle imprese che avevano già completato l’iter di comunicazione e verifica, garantendo così una parziale copertura degli investimenti già realizzati e tecnicamente validati, evitando che quelli ammessi restassero completamente privi di sostegno.

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, il modello F24 deve essere presentato entro il 31 dicembre 2026.

Con l’obiettivo di consentire alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0 e riconosciuto dal gestore dei Servizi energetici (Gse), l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, ha istituito il codice tributo:

  • “7079” denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38”.

Il modello, una volta valorizzato con il nuovo codice, dovrà essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’importo del credito nella colonna degli “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice va utilizzato nella colonna degli “importi a debito versati”.

L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, così come risulta dal cassetto fiscale del beneficiario.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse e che l’importo compensato non superi quello autorizzato.

In caso contrario, il modello F24 viene scartato, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gestore.


21/04/26