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Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori - Contributo spedizioni extra-Ue: differimento al 1° dicembre 2026 - Decreto legge n. 162 del 17 settembre 2026

Sulla Gazzetta ufficiale n .216 del 17 settembre 2026 è stato pubblicato il decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026, recante:

"Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.

Il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 18 settembre 2026.

Di seguito si analizzano le disposizioni fiscali contenute nel suddetto decreto-legge.

Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori (art. 2)

Per l’anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito elencati sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.

L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW.

Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW.

In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

Per i motocicli ed i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW.

Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW.

In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

 

Differimento dell’applicazione del contributo spedizioni extra-Ue (art. 4)

Come noto, la legge di bilancio 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un contributo, pari a € 2, alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea.

Il D. L.  n. 107/2026 aveva stabilito che l’entrata in vigore del suddetto contributo sarebbe scattata dal 1° ottobre 2026, anziché dal 1° luglio 2026.

Il nuovo D.L. n. 162/2026 in esame prevede lo slittamento dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026 del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra Ue di valore non superiore a 150 euro.


15/09/26