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Liquidazioni dichiarazione IVA omessa: pronti i codici tributo per la regolarizzazione

Come noto, è stata introdotta una specifica procedura attraverso la quale l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale (art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, co. 111, lettera a).

La disposizione consente all’Agenzia di determinare l’imposta dovuta anche mediante procedure automatizzate, utilizzando le informazioni già nella propria disponibilità.

In particolare, ai fini della liquidazione vengono considerati i dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, tenendo conto degli eventuali versamenti d’imposta già effettuati dal contribuente.

Quando dai controlli automatizzati emerge un debito d’imposta, il contribuente riceve una comunicazione con l’esito della liquidazione e dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti o procedere al pagamento.

Per consentire il versamento degli importi in esame, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, ha istituito

  • il codice tributo “9005”, denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”.

Questo codice deve essere utilizzato per il pagamento dell’importo complessivamente indicato nella comunicazione ricevuta.

Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) contenuti all’interno delle citate comunicazioni.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, con la medesima risoluzione, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle suddette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il codice tributo 9005, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare solo una quota.

  • “95AA” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”;
  • “95BB” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”; 
  • “95CC” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”. 

In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24, nel quale i codici 95AA, 95BB e 95CC sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 30 settembre 2026)


05/10/26