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Nuovo iper-ammortamento – Modalità attuative - Decreto MIMIT del 7 maggio 2026 – Apertura piattaforma GSE - Decreto MIMIT del 10 giugno 2026

Come noto, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia, il costo di acquisizione sia maggiorato in relazione alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (art. 1, co. da 427 a 436, vedi L. n. 199/2025, cd. legge di bilancio 2026).

Sul sito del MIMIT (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) in data 11 giugno 2026 sono stati pubblicati:

  • il decreto interministeriale MIMIT-MEF firmato il 7 maggio 2026, recante: “Modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 sugli iper-ammortamenti;
  • il decreto MIMIT del 10 giugno 2026, recante: “Individuazione dei termini di presentazione delle comunicazioni preventive di accesso all'iper-ammortamento ex articolo 3, comma 1, DM 7 maggio 2026 e approvazione dei modelli di comunicazione”.

Decreto 7 maggio 2026

Il decreto in esame contiene le modalità attuative per poter beneficiare del suddetto nuovo iper-ammortamento; in particolare, disciplina gli investimenti ammissibili e le comunicazioni obbligatorie da trasmettere al GSE durante l’intero iter.

Di seguito si illustrano, in sintesi, le disposizioni contenute nel decreto in esame.

Oggetto (art. 2)

L’agevolazione consiste negli investimenti in beni strumentali nuovi (Allegati IV e V, L. n. 199/2025) e in impianti per l'energia rinnovabile, completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Procedura di accesso al beneficio (art. 3)

La procedura obbligatoria tramite piattaforma informatica del GSE prevede l’invio di una comunicazione preventiva (che indica i dati dell'impresa e l'ammontare degli investimenti previsti), di una comunicazione di conferma (da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva, dimostrando il pagamento di un acconto di almeno il 20%) e di una comunicazione di completamento (da inviare entro il 15 novembre 2028, attestando l'interconnessione dei beni).

Ai fini del monitoraggio degli oneri a carico della finanza pubblica, l’impresa è tenuta altresì a trasmettere al GSE due ulteriori comunicazioni:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Misura e fruizione del beneficio (art.4)

L’entità del beneficio fiscale è:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota degli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro;

La maggiorazione fiscale sul costo dei beni si applica a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa invia al GSE la comunicazione di fine investimenti, alle seguenti due condizioni:

  • entrata in funzione: il bene deve entrare in attività entro lo stesso periodo d'imposta,
  • via libera del GSE: l'effettiva fruizione del bonus è rigorosamente subordinata alla ricezione dell'esito positivo delle verifiche da parte del GSE.

Perizia tecnica asseverata (art. 6)

Le caratteristiche tecniche e l'interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti accreditati.

Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio (art. 7)

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.

Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (art.8)

Sono identificate le spese ammissibili per gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, inclusi i gruppi di generazione, i trasformatori, i sistemi di stoccaggio e gli impianti termici per calore di processo.

Il dimensionamento di tali apparati non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura.

Controllo (art. 9)

Sono demandate al GSE le verifiche documentali e i controlli sulla sussistenza dei requisiti.

L'impresa deve conservare tutta la documentazione, incluse fatture e perizie.

Decadenza (art. 10)

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

 

a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;

b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

c) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;

d) false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;

e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

f) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

 

Recupero (art. 11)

Nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Le modalità delle suddette comunicazioni del GSE all’Agenzia delle entrate, nonché le comunicazioni dei dati relativi alle ulteriori informazioni trasmesse ai sensi dell’art. 3 sopra citato, sono disciplinate con apposita convenzione.

Decreto 10 giugno 2026

Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di accesso

Il decreto in esame individua i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso alla maggiorazione e approva i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l'invio delle stesse disponibili sul sito internet del GSE.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Con successivo provvedimento saranno individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento.


16/06/26