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Operazioni permutative – Base imponibile IVA - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette ad IVA separatamente rispetto a quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate (c.d. “operazioni permutative” di cui all’art. 11 del DPR n. 633/72).

Ne deriva che ciascuna operazione deve essere considerata singolarmente sia ai fini della verifica dei presupposti impositivi, sia per l'individuazione del momento di effettuazione, per il calcolo della base imponibile, per la determinazione dell'aliquota IVA e per gli obblighi di fatturazione.

Ai fini dell’individuazione delle base imponibile IVA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. d) del DPR n. 633/72, come da ultimo modificato dal DL n. 38/2026, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di operazioni permutative la base imponibile IVA è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.

È inoltre stabilito che tale valore, in ogni caso, non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. Il parametro del costo risulta, quindi, la soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere. Tuttavia, non sono indicati criteri per l'individuazione del relativo importo.

L’agenzia delle entrate, nel corso della videoconferenza del 24 settembre 2026, ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 e il working paper n. 1107/2025 predisposto dal Comitato IVA, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che:

  • occorre considerare “tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”;
  • nella nozione di costo rientrano sia “i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte”.

In conclusione, si deve fare riferimento all’ammontare complessivo di tutti i costi diretti o indiretti del bene o del servizio, a prescindere dal loro assoggettamento all’imposta.


29/09/26