Riforma fiscale - Testo unico adempimenti e accertamento – Decreto legislativo del 5 agosto 2026 n. 141
Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 - "Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale".
Il Testo unico, suddiviso in tre parti, dà attuazione a quanto disposto dall’art. 21, c. 1 della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
Parte I, «Adempimenti», (articoli 1-88) composta da tre titoli:
- titolo I, «Adempimenti»: riguarda la materia degli adempimenti fiscali e contiene la disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale, dell’archivio dei rapporti e delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi, oltre che alcune disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti tramite i servizi digitali messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate
- titolo II, «Comunicazioni»: riguarda la materia delle comunicazioni connesse alle dichiarazioni e reca la disciplina, con riferimento alle imposte dirette, delle comunicazioni ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), mentre con riferimento all’imposta sul valore aggiunto sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
- titolo III, «Dichiarazioni»: riguarda la materia delle dichiarazioni e reca la disciplina della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, della dichiarazione per gli investimenti e le attività detenute all’estero nonché della dichiarazione precompilata. Contiene, inoltre, la disciplina dei centri di assistenza fiscale.
Parte II, «Collaborazione, controlli e accertamento», (articoli 89-363) composta da tre Titoli:
- Titolo I, «Collaborazione»: con riferimento alla materia della collaborazione con l’Amministrazione finanziaria contiene la disciplina del concordato preventivo biennale, la promozione dell’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’Unione europea, la cooperazione e collaborazione rafforzata, l’interpello per i nuovi investimenti e il regime dell’adempimento collaborativo
- Titolo II, «Poteri e attribuzioni degli Uffici»: contiene la disciplina sui poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria in materia di controllo e la disciplina della cooperazione amministrativa per lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sul piano internazionale
- Titolo III, «Controlli e accertamento»: contiene la disciplina relativa all’accertamento in materia di imposte sui redditi (liquidazione, controllo formale e accertamento) e di imposta sul valore aggiunto (liquidazione e accertamento), nonché quella relativa ai seguenti tributi: imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori. Infine, reca una serie di disposizioni comuni in materia di controllo e accertamento e la disciplina del procedimento di accertamento con adesione
Parte III, «Disposizioni transitorie e finali», (articoli 364-368) composta da un solo titolo:
- titolo I, «Diposizioni transitorie e finali»: dedicato alle disposizioni finali, contiene le disposizioni di interpretazione autentica, l’elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del Testo unico.
Al Testo unico sono annessi, infine, due allegati:
- l’allegato 1, «Tabella», contenente una tabella degli atti per i quali non è previsto l’obbligo di indicare, nella richiesta di registrazione, il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo Testo unico
- l’allegato 2, contenente le definizioni di «Elemento distintivo» di cui all’articolo 202, lettera f), del medesimo Testo unico, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.
Le disposizioni del nuovo Testo Unico sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2027.
07/08/26






