Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente.
Con la risposta in esame, sono stati forniti chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, per le spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente indicati nell’art. 12 del TUIR, quando il pagamento sia stato materialmente effettuato dal coniuge del lavoratore.
L’Agenzia delle entrate ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51, co. 2, lett. f-bis), del TUIR esclude dalla formazione del reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per consentire ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR di fruire di servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio.
Tali somme possono essere corrisposte anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione idonea a dimostrare l'utilizzo delle somme in coerenza con le finalità agevolate. In particolare, dalla documentazione deve risultare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia della prestazione, così da verificare che il beneficiario sia un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR. Ai fini dell’agevolazione, non è invece determinante che il pagamento sia materialmente effettuato dal dipendente.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR anche quando il relativo pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, fermo restando il rispetto degli obblighi documentali.
Viene precisato, infine, che sulle spese rimborsate in esenzione né il dipendente né il coniuge che ha effettuato il pagamento possono beneficiare di ulteriori deduzioni o detrazioni fiscali, poiché la spesa, una volta rimborsata senza concorrere al reddito, non rimane effettivamente a loro carico. Per evitare una duplicazione dei benefici, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva attestante che le medesime fatture non siano già state, e non saranno, oggetto di altre richieste di rimborso, totale o parziale.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 159 del 10 agosto 2026)
03/09/26






