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Trasporto di rifiuti con aliquota IVA del 10% - Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con riferimento alle prestazioni di trasporto destinate allo smaltimento di rifiuti, attualmente è prevista l’aliquota IVA del 10% per le sole prestazioni di “gestione, stoccaggio e deposito temporaneo”, nonché le prestazioni di impianti di fognatura e di depurazione, mentre rimangono esclusi dalla norma agevolativa “il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo” (n. 127-sexiesdecies, della Tabella A, parte III, allegata al D.PR. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, co. 49, L. n. 207/2024, legge di bilancio 2025).

In sede di risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03851 del 28 maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che l’esclusione dell’aliquota IVA del 10% interessa solo l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto.

Il trasporto, secondo la risposta, rientra nel novero delle “prestazioni di gestione”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), D. lgs. n.152/2006 e, per questa ragione, continua a godere dell’aliquota ridotta.

A seguito di un parere tecnico presentato dall’Agenzia delle Entrate al MASE, reso pubblico con la risposta dell’Agenzia delle entrate stessa a consulenza n. 6/2026, la descritta impostazione viene confermata.

Da quanto indicato dal MASE, per la normativa di settore contenuta nel D.lgs. n.152/2006, il trasporto è un’operazione autonoma ed è sempre soggetta all’aliquota IVA del 10%, allorché riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti speciali individuati dalla disposizione, escludendosi, in questo particolare caso, il vincolo di accessorietà di cui all’art. 12, D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle entrate afferma che:

  • è possibile applicare l’aliquota ridotta alle diverse casistiche presentate nella richiesta di consulenza giuridica da un’associazione rappresentante delle imprese del comparto trasporto e logistica, a prescindere dalla destinazione finale dei rifiuti;
  • in particolare, applicando i principi generali sopra illustrati alle casistiche prospettate dall'Associazione istante:

1) la società Alfa deve applicare l'aliquota IVA agevolata al trasporto con causale di smaltimento DI;

2) la società Alfa applica al trasporto con causale R13 l'aliquota IVA al 10 per cento, senza distinzioni in merito alla destinazione finale dei rifiuti;

3) la società Alfa applica in ogni caso l'aliquota agevolata IVA (Risposta dell’Agenzia delle entrate a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026)


21/04/26