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Provvedimenti fiscali legali

Emergenza Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi - 18 marzo 2020

Roma, 18/03/2020


Oggetto: Emergenza Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi.
L’agenzia delle entrate riscossione chiude i propri sportelli garantendo servizi web e call center h 24.


Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo scorso ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Viene, inoltre, previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di “saldo e stralcio”.

La nuova norma, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Con tale disposizione si vuole tenere conto:

• della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

• dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

In considerazione delle predette misure contenute nel citato decreto legge e al fine di  tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che è stata disposta la chiusura dal 18 marzo al 25 marzo 2020 dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell’Ente di riscossione, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi e-mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare.” 

 

Comunicato Agenzia delle Entrate

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), misure urgenti di sostegno per i contribuenti - 19 marzo 2020

Emergenza epidemiologica – Misure urgenti – Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il
decreto legge n. 70 del 17 marzo 2020 contenente misure di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese (cosiddetto “Decreto Cura Italia”)
In particolare, le principali disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame sono:
- sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi;
- sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;
- sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro;
- sospensione versamenti per contribuenti della zona rossa;
- sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000
euro;
- premio per i lavoratori dipendenti;
- credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- credito d’imposta per botteghe e negozi;
- detrazione per erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell’epidemia;
- rinvio della lotteria degli scontrini;
 - sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- misure di sostegno finanziario alle imprese.

Approfondisci

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - 19 marzo 2020

In merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta per tutti i soggetti la proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (Art. 60, D.l. n. 18/2020).
Per i seguenti soggetti, invece, è stata disposta una proroga più estesa nei tempi e con contenuti diversi:
a) per le imprese turistico recettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 8, co. 1, D.l. n.
9/2020);
b) la stessa sospensione di cui al punto precedente è estesa ai soggetti operanti nei settori elencati all’art. 61. co. 2, lettere da a) a q), D.l. n. 18/2020 (esempio bar, ristoranti, asili, ecc.).
Si ricorda che per i soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) è prevista anche la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 (art. 61. co. 3, D.l. n. 18/2020) (vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 25 e ns. circ. n. 9/2020).
Con la risoluzione in esame vengono forniti i primi chiarimenti sulle predette novità e, allo scopo di agevolare l’applicazione delle richiamate disposizioni, nella tabella che si allega sono riportati a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche di cui alle lettere a) e b) sopra individuate (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 12/2020).
Per la tabella sopra citata si rinvia alla pagina 3 della Risoluzione Agenzia delle entrate n.12/2020.

Decreto “Cura Italia” - Vademecum Agenzia delle entrate -  19 marzo 2020


Nel sito dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato un vademecum aggiornato che illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.

Approfondisci

Comunicazione della Commissione UE 2020/C91 - 25 marzo 2020

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19.

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Sospensione adempimenti tributari regionali e termini dei versamenti - 26 marzo 2020


Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini, la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 2965, avente come oggetto "l'Emergenza epidemiologica da Covid-2019 “coronavirus” - Determinazioni in merito alla sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla regione scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020". 

Il provvedimento prevede per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regione Lombardia: 

- in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, la sospensione degli adempimenti tributari e i termini dei versamenti  nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 che dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 
 
- sospensione della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari e delle rateizzazioni in essere con concessionario Publiservizi srl, purché si proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020 
 

D.L. 18/2020_Conferma su sospensione versamenti a carico dei lavoratori - 29 marzo 2020

Facciamo seguito alla nota prot. 0002224, del 21.3.2020, per segnalare che l’Inps conspecifico messaggio ha provveduto ad adeguare le indicazioni contenute nella Circolare n. 37/2020 - nel paragrafo relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore - alla nuova interpretazione fornita al riguardo dal Ministero del Lavoro.

Per effetto del Decreto Cura Italia, e dell’aggravarsi della situazione emergenziale, ilpredetto Ministero ha infatti riponderato la propria posizione in merito al non assoggettamento alla sospensione delle quota a carico dei dipendenti, laddove fosse già stata operata la trattenuta in busta paga dai datori di lavoro.

Nello specifico - tenuto conto della inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli - ha quindi chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali debba ricomprendere anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo ovviamente restando l’obbligo diriversamento dei suddetti contributi nel rispetto delle scadenze e delle modalità disciplinate nel suddetto Decreto.

Con il messaggio in esame l’Inps ha, pertanto, recepito il nuovo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, specificando appunto che la sospensione in oggetto opera anche nel caso di versamenti per i quali siano già state effettuate le trattenute, ed adeguando in tal senso le previsioni della Circolare n. 37/2020.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio Inps n.1373 del 25.03.2020.

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Modulo sospesione rate mutuo prima casa - 30 marzo 2020

 

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