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Accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre c.a., il Decreto 2 agosto 2022 che definisce criteri e modalità per l’irrogazione di specifiche sanzioni al lavoratore beneficiario di trattamenti di integrazione salariale che non aderisca alle iniziative di formazione e di riqualificazione previste dall’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

 

Il Decreto prevede che, in assenza di giustificato motivo fornito dal lavoratore, la mancata partecipazione alle suddette iniziative di formazione o riqualificazione, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del D.Lgs. n.148/2015, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Il Decreto specifica, inoltre, che il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre unicamente nei seguenti casi:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Con riferimento ai trattamenti di CIGS, il servizio ispettivo territorialmente competente, qualora, dopo aver accertato il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato, rilevi dai registri dell’ente erogatore della formazione assenze ingiustificate, provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente limitatamente ai lavoratori inadempienti, dandone comunicazione alla sede territoriale competente dell’Inps, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista.

 

Relativamente ai trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, il servizio ispettivo territorialmente competente accerterà anche il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale.

 

Anche in questi casi, qualora dai registri dell’ente erogatore della formazione risultino assenze ingiustificate, l’organo ispettivo provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente, limitatamente ai lavoratori inadempienti, dandone comunicazione alla sede territoriale competente dell’Inps, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista.

 

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03/11/22