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Adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 297 del 27 aprile c.a., in merito agli adempimenti, in qualità di sostituto di imposta, di una società con sede in uno Stato UE che intende assumere un lavoratore che dovrà risiedere e lavorare in Italia, ha precisato quanto segue.

 

Gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

 

Ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la Società, non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

 

Tuttavia, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della Società, e di fatto lo eserciti, occorrerà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione.

 

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29/04/21