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Aumento esonero contributi IVS a carico dei lavoratori

L’Inps, con messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della Legge n. 197/2022.

 

L’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, diversi dal lavoro domestico, nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con:

  • gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro,
  • l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del D.L. n. 48/2023,
  • l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

 

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31/08/23