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Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 9 del 10 settembre c.a., ribadisce che, con esclusivo riferimento all'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro deve osservare i contenuti, normativi (periodo di prova, orario di lavoro, lavoro supplementare e straordinario, ecc.) e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Invece, per quanto riguarda le ulteriori prerogative, quali, ad esempio:

  • la disciplina in deroga di alcuni contratti di lavoro in base all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015,
  • la disciplina integrativa del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro,
  • la sottoscrizione dei contratti di prossimità ex articolo 8 del D.L. n. 138/2011,
  • la costituzione degli Enti Bilaterali, 

che il Legislatore ha riservato ai contratti collettivi sottoscritti da soggetti comparativamente più rappresentativi facendo ad essi esplicito rinvio, l'Ispettorato precisa che non è possibile riconoscere ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le predette prerogative, comportandone conseguentemente l'inefficacia sul piano giuridico.

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16/09/19