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“Bonus Natale” ampliata la platea dei lavoratori beneficiari

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22 del 19 novembre 2024, fornisce ulteriori chiarimenti, dopo quelli già indicati nella circolare n. 19/2024, in merito all’erogazione del bonus (c.d. “Bonus Natale” di 100 euro), di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus).

 

Le nuove indicazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 2-bis dall’articolo 2 del D.L. n. 167/2024, rubricato “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze”.

 

Il citato articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024, riconosce, per l’anno 2024, un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, per i lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari indicate normativamente.

 

I recenti interventi legislativi riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma che amplia la platea dei beneficiari.

 

E' stato, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente che, congiuntamente:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);
  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).

La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale.

 

Al riguardo, la circolare chiarisce espressamente che non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale: il bonus, dunque, spetta a condizione che vi sia almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), a prescindere dalla circostanza che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

Inoltre, per espressa previsione normativa, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Il Bonus è riconosciuto al lavoratore dipendente previa richiesta scritta contenente il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.

 

In particolare, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che nel caso in cui i lavoratori dipendenti abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva precedentemente alle recenti modifiche normative, ai fini dell’erogazione dell’indennità, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, il codice fiscale del convivente o la dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.


20/11/24