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Brexit - Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi

L’Inps, con circolare n. 71 del 27 aprile c.a., relativamente alle situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, conferma la validità delle certificazioni di distacco A1 rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente l’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE - Regno Unito e con data finale successiva al 31/12/2020.

 

Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.

 

I periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’accordo citato, avvenuta il 1° gennaio 2021, devono essere computati ai fini della durata complessiva che non può superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021.

 

Eventuali proroghe autorizzate prima del 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.

 

Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino a naturale scadenza.

 

Le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile, invece, non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga.

 

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28/04/21