• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Certificazione Unica ed esposizione della clausola di salvaguardia

L’articolo 128 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede che il credito di 80 euro (Bonus Renzi) e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione FAQ, relative alla Certificazione Unica 2021, del proprio sito, hamodificato le indicazioni relative alla compilazione delle caselle 478, 479 e 480 per l’ esposizione di tali detrazioni in presenza di ammortizzatori sociali (c.d. clausola di salvaguardia).

 

L’Agenzia ha precisato che è preferibile, ma non obbligatorio, compilare la sezione della Certificazione Unica dedicata alla clausola di salvaguardia, punti 478-480, nel caso in cui, in presenza di imposta capiente, il datore di lavoro non abbia attivato la clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128 del Decreto Rilancio.

 

Compilazione casella 478 

D. In presenza di ammortizzatori COVID, va compilata la casella 478 anche se non sia stata “attivata la clausola di salvaguardia ovvero, qualora il reddito erogato sia superiore ai limiti di reddito previsti per il riconoscimento del bonus Irpef e del Trattamento integrativo?

 

R. Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto.

 

Compilazione casella 479  

D. La casella 479, va compilata solo in caso di anticipazione del datore di lavoro degli ammortizzatori COVID o anche in caso di pagamento diretto da parte degli Enti di previdenza?

 

R. La casella 479 deve essere compilata dal datore di lavoro anche in caso di pagamento diretto da parte degli enti deputati alla erogazione degli ammortizzatori COVID, in questo caso, il datore di lavoro deve riportare esclusivamente il reddito da lui erogato.

 

D. Nella casella 479 va indicato solo l’importo erogato nel periodo interessato dagli ammortizzatori COVID o tutto il reddito erogato al lavoratore nell’anno?

 

R. Nella casella 479 deve essere riportato l’intero reddito erogato al lavoratore nell’anno.

 

D. L’importo indicato nella casella 479 si deve intendere un di cui di quanto riportato alla casella 480?

 

R. Quanto indicato nella casella 479 è tendenzialmente inferiore a quanto riportato nella casella 480, in quanto il primo importo è riferito all’ammontare del reddito effettivamente erogato, mentre quanto indicato nella casella 480 è riferito all’ammontare del reddito che sarebbe stato erogato nel periodo d’imposta in assenza di ammortizzatori COVID (c.d. reddito contrattuale).

 

Compilazione casella 480 

D. In caso di pagamento diretto degli ammortizzatori COVID da parte degli Enti di previdenza, nella casella 480 si deve indicare l’importo al lordo o al netto di quanto il datore di lavoro ipotizza verrà erogato dagli Enti?

 

R. Il c.d. reddito contrattuale riguarda l’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID, pertanto nella casella 480 il datore di lavoro dovrà riportare tale ammontare teorico. Alla retribuzione contrattuale non deve essere sommato quanto erogato dagli Enti di previdenza.

 

Apri link


26/03/21