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OBBLIGO DI PAGAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO

Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito, INL) con  circolare n. 11 del 26 luglio 2018 (in allegato), ha fornito chiarimenti in merito alla circolare del Ministero del Lavoro Prot. 37/12552 del 10 luglio 2014, relativa alla sentenza di incostituzionalità dell'art 18 bis, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 66/2003, in materia di sanzioni applicabili alle violazioni in tema di orario di lavoro (Corte Cost.le n. 153/2014).

In particolare, la Corte aveva valutato l'introduzione del regime sanzionatorio in parola eccessivamente più severo della disciplina previgente, con un sensibile aggravamento del sistema sanzionatorio legato alle violazioni afferenti:

  • la durata massima dell'orario di lavoro;
  • il riposo giornaliero;
  • il riposo settimanale;
  • le ferie annuali.

L'INL è intervenuto per chiarire che tra le ipotesi di rideterminazione degli importi scaturiti da tali violazioni possa rientrare anche l'ipotesi del coobbligato che non abbia presentato opposizione all'ordinanza di ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall'altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 21 maggio – 4 giugno 2014.
A mente dell'art. 1306 c.c., è consentito al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni:

  • in primo luogo non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole;
  • in secondo luogo la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa;
  • il giudice deve avere avuto cognizione sull'intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che "nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, qualora uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione" (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 276 dell'8 agosto 2013).
Pertanto, l'INL, anche per mere ragioni di opportunità e di parità di trattamento, ha ritenuto corretto estendere il principio sancito dalla Corte Costituzionale nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione,  oltre alle ipotesi indicate nella circolare citata, riguardanti casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate.
Ulteriori elementi di approfondimento sono disponibili nel documento allegato.

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01/08/18
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Orario di lavoro , Sanzioni ,