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Collocamento obbligatorio e computo dei lavoratori in smart working

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 9 giugno c.a., ha fornito indicazioni in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della Legge n. 68/1999.

 

La Legge n. 68/1999 stabilisce che, per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, si computano tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato e definisce le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

 

L’articolo 23 del D.Lgs. n. 80/2015 sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

 

Nella Legge n. 81/2017, invece, non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 23 sopra menzionato, che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità.

 

Inoltre, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della Legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

 

Conseguentemente, il Ministero del Lavoro ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.

 

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15/06/21