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Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata

Il Ministero del Lavoro, con Decreto Ministeriale n. 170 del 6 agosto c.a., in attesa di registrazione da parte della Corte di Conti, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati in Italia.

 

In particolare, la comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016), nonché la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all'art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016).

 

Il nuovo modello deve essere utilizzato dal prestatore di servizi per comunicare:

  • l'avvio del distacco entro le 24 ore del giorno precedente;
  • l'annullamento entro le 24 ore dall'inizio;
  • eventuali variazioni di dati non essenziali entro cinque giorni dall'evento modificativo;
  • la variazione della data di inizio del distacco entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco;
  • notificare i distacchi di lunghi, cioè quelli di durata effettiva superiore a 12 mesi e fino a 18 mesi, come previsto dal comma 2 dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 136/2016.

Se il distacco è sin dall'origine superiore a 12 mesi, la comunicazione preventiva vale come notifica, mentre, in caso di superamento in itinere, la notifica deve essere inviata telematicamente entro i 5 giorni successivi al superamento dei 12 mesi.

 

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31/08/21